Art. 1.
(Riconoscimento della via Annia).

      1. Lo Stato riconosce l'importanza dell'antico percorso della via Annia, di seguito denominato «via Annia», quale risorsa storica, culturale e ambientale di notevole interesse pubblico.
      2. Allo scopo di cui al comma 1, lo Stato, d'intesa con le regioni attraversate dalla via Annia, promuove, ai sensi della parte prima e della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la tutela, la valorizzazione e il recupero della via Annia e dei territori circostanti, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza della via Annia;

          b) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali della via Annia e alla loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, al fine di migliorare le possibilità di rivisitazione;

           c) realizzazione di opere di restauro scientifico e risanamento conservativo dei siti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti su tutte le parti di territorio interessate dalla via Annia, al fine del miglioramento della pubblica fruizione;

           d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo la via Annia, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-artistico e ambientale;

           e) realizzazione di un sistema museale diffuso che colleghi le più importanti realtà museali adiacenti ed inerenti la via Annia, valorizzando il progetto con le nuove tecnologie multimediali.

 

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